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Bonus assunzioni Garanzia Giovani: modifiche ai limiti e alle procedure

lentepubblica.it • 19 Febbraio 2016

garanzia giovaniLa procedura di domanda all’Inps del Bonus Garanzia Giovani è stata modificata: possibile superare i limiti de minimis per gli incentivi. L’Inps, con una recente circolare (circolare n.32 del 2016), ha reso noto che la procedura per richiedere il bonus Garanzia Giovani è stata cambiata, in base alle ultime disposizioni in materia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 ha rettificato il precedente decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014 ed annullato e sostituito il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015. In particolare, con il Decreto n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 è stata rivisitata la possibilità di fruire del bonus occupazionale, adeguandone la disciplina a quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014.

 

La possibilità di fruire dell’incentivo è riconosciuta oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”, qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. Con la presente circolare si forniscono precisazioni normative e indicazioni per l’applicazione di quanto previsto dal sopra citato Decreto.

 

Con il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, pubblicato in data 15 gennaio 2016 nella sezione legale del sito internet del Ministero ed allegato alla presente circolare (allegato n. 1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rettificato il precedente decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014, con il quale ha originariamente disciplinato l’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma Garanzia Giovani” e, contestualmente, ha abrogato il Decreto Direttoriale di rettifica n. 169 del 28 maggio 2015.

 

Gli incentivi previsti dalla Misura “Bonus Occupazionale” del Programma “Garanzia giovani” possono essere fruiti oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni, che, in base alle previsioni del novellato decreto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

 

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

 

Diversamente, per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo all’assunzione anche oltre i limiti del regime “de minimis” è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni:
a)   Il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013). Tale locuzione si riferisce a quei lavoratori che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
b)   Il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

 

c)   Il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).

 

Come precisato al paragrafo precedente, ai fini della fruizione dell’incentivo oltre i limiti di cui al Regime “de minimis”, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, da intendersi come aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza per accedere all’incentivo di una unità lavorativa rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

 

Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del bonus occupazionale.

 

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

 

L’incentivo è comunque applicabile qualora con l’assunzione del giovane l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:

 

–      dimissioni volontarie;

–      invalidità`;

–      pensionamento per raggiunti limiti d’età`;

–      riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

–      licenziamento per giusta causa.

 

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

 

In allegato all’articolo il testo completo della Circolare.

 

 

Fonte: INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
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